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Diritti del passeggero per i voli aerei

Di seguito è riportato un riassunto della Carta dei diritti del passeggero, che potete trovare integralmente al sito dell'ENAC ...utili informazioni prima di spiccare il volo e fare il tuo viaggio in tranquillità...

 

Boeing 747



COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN CASO DI NEGATO IMBARCO, DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O DI RITARDO PROLUNGATO
REGOLAMENTO COMUNITARIO N.261/2004 IN VIGORE DAL 17 FEBBRAIO 2005


1- AMBITO DI APPLICAZIONE
- Voli di linea e voli non di linea
- Passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario, oppure passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario in un Paese Membro dell’U.E., qualora il vettore aereo sia un vettore comunitario e salvo che non siano stati già erogati benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione

2 - REQUISITI
Il passeggero deve possedere un biglietto aereo oppure un biglietto aereo emesso nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici

Il passeggero deve, inoltre, avere una prenotazione confermata e:
- presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dal vettore aereo, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato
- oppure, qualora non sia indicata l’ora, presentarsi all’accettazione al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata

Le medesime tutele si applicano al passeggero trasferito dal vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedeva una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

N.B. Il Regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.

3 - DISSERVIZI
Nel caso in cui si verifichino i disservizi di seguito elencati, ai passeggeri coinvolti sono riconosciuti una serie di diritti.

NEGATO IMBARCO: SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE PARTE MA IL PASSEGGERO NON È IMBARCATO.

Il vettore è obbligato in primo luogo a verificare tramite appello se vi siano dei volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero ed il vettore nonché dell’assistenza indicata al punto B. “Rimborso o imbarco su volo alternativo” delle modalità di protezione. Solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, con l’obbligo di fornire quanto indicato al punto A. “Compensazione pecuniaria”, al punto B.
“Rimborso o imbarco su volo alternativo” ed al punto C. “Assistenza” delle modalità di protezione.

CANCELLAZIONE DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO L’AEROMOBILE NON PARTE.

In caso di cancellazione del volo il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto A.”Compensazione pecuniaria” delle modalità di protezione, a meno che il passeggero non sia stato informato della cancellazione:
- Con almeno due settimane di preavviso
- Nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di due ore prima dell’ orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto
Meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto
La compensazione pecuniaria non è dovuta qualora il vettore possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

RITARDO DEL VOLO: SI VERIFICA QUANDO LA PARTENZA DELL’ AEROMOBILE SIA RITARDATA RISPETTO ALL’ORARIO DI PARTENZA PREVISTO.
In caso di ritardo del volo rispetto all’orario di partenza previsto:
Di almeno due ore per le tratte aeree fino a 1.500 Km
Di almeno tre ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km
Di almeno quattro ore per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’U.E.
il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto C. “Assistenza” delle modalità di protezione.
Nei casi in cui il ritardo superi le cinque ore, il vettore ha l’obbligo di fornire al passeggero quanto indicato al punto B. “Rimborso o imbarco su un volo alternativo” delle modalità di protezione.

4 - MODALITA’ DI PROTEZIONE
A. COMPENSAZIONE PECUNIARIA
La compensazione pecuniaria prevista ammonta a:
- € 250,00 per le tratte aeree fino a 1.500 Km
- € 400,00 per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1.500 e i 3.500 Km
- € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’E.U.

Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due ore, le tre ore o le quattro ore.

La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo pagato all’atto dell’acquisto del biglietto.

B. RIMBORSO O IMBARCO SU UN VOLO ALTERNATIVO
Al passeggero deve essere offerta la scelta tra:
- Rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure anche per la o le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e
se del caso volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile
- Imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, non appena possibile
- Imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, in condizioni di viaggio comparabili, ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti
Nel caso di città o regioni servite da più aeroporti, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione sono a carico del vettore aereo.

C. ASSISTENZA
Il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:
- Pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa
- Nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, adeguata sistemazione in albergo
- Al trasporto tra l’aeroporto ed il luogo di sistemazione
- A due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Nel caso di negato imbarco, nel quadro di un viaggio tutto compreso, la compagnia aerea è tenuta a versare la compensazione all’organizzatore che a sua volta compenserà il passeggero, nei confronti del quale è responsabile per l’adempimento del contratto.

N.B. NEL CASO DI NEGATO IMBARCO O CANCELLAZIONE DEL VOLO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA E I LORO EVENTUALI ACCOMPAGNATORI O CANI DA ACCOMPAGNAMENTO NONCHÉ I BAMBINI NON ACCOMPAGNATI HANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA E DEBBONO RICEVERE L’ASSISTENZA INDICATA AL PUNTO C. DELLE MODALITÀ DI PROTEZIONE.

 
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